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Sez. 2, Sentenza n. 1917 del 09/03/1985 (Rv. 439829 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439829-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - INAPPLICABILITÀ.*

Nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo la disciplina prevista dalla norma dell'art. 2226 cod. civ. per la difformità e i vizi dell'opera, si applica soltanto alla prestazione che abbia per oggetto la realizzazione di un Opus in senso materiale, con la conseguenza che essa non è, invece, applicabile alla prestazione d'opera intellettuale, neppure se questa si estrinsechi in una cosa, come un progetto di architettura o d'ingegneria, perché, anche in tal caso, il risultato del lavoro intellettuale resta un bene immateriale rispetto al quale detta cosa costituisce un mero strumento di espressione. (V 1346/77, mass n 385057; (V 4559/76, mass n 383289; (V 475/75, mass n 373768; (V 1156/74, mass n 369162; (V 2292/65, mass n 314321; (V 1101/63, mass n 261580; (Conf 2334/81, mass n 413075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)