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Sez. 2, Sentenza n. 5509 del 27/10/1984 (Rv. 437171 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - REDAZIONE DI UN PROGETTO DI INGEGNERIA O DI ARCHITETTURA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437171-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - REDAZIONE DI UN PROGETTO DI INGEGNERIA O DI ARCHITETTURA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce obbligazione di risultato quando la direzione dei lavori per la realizzazione dell'opera progettata venga affidata allo stesso progettista nel precipuo intento di assicurare una più efficiente attuazione dell'opera. (V 2292/65, mass n 314321; (Conf 1156/74, mass n 369162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)