Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985 (Rv. 438694 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO E DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PROGETTATA - NATURA RISPETTIVA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO ED OBBLIGAZIONE DI MEZZI - DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA AL PRIMO CONTRATTO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO E DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PROGETTATA - NATURA RISPETTIVA - OBBLIGAZIONE DI RISULTATO ED OBBLIGAZIONE DI MEZZI - DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA AL PRIMO CONTRATTO.*
Mentre nella obbligazione consistente nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui alla norma dell'art. 2226 cod. civ. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non anche a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'Opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini. (V 1156/74, mass n 369162; (V 1101/63; (V 2329/62; (V 2169/61; (Conf 2292/65, mass n 314321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)