diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 612 del 22/01/1999 (Rv. 522556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Libere professioniste iscritte a una cassa di previdenza e assistenza - Istituzione dell'indennità di maternità con legge n. 379/1990 - Decorrenza dei benefici dal 1 gennaio 1991 - Situazione protetta (gravidanza e puerperio) solo in parte ricadente sotto la nuova disciplina - Diritto "pro quota" all'indennità - Sussistenza - Fattispecie relativa a copertura previdenziale di parte del puerperio di una notaia.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

In materia di decorrenza temporale delle norme di cui alla legge n. 379 del 1990, con cui è stata istituita l'indennità di maternità a favore delle iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti, relativamente ai due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1991 del nuovo trattamento previdenziale comporta che lo stesso vada riconosciuto, per la parte corrispondente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge, anche quando la situazione protetta - costituita dalla maternità, puerperio compreso, e non dall'evento fisico del parto - era già in corso a tale data, in coerenza, del resto, con la decorrenza delle disposizioni sulla copertura degli oneri finanziari. (Nella specie, la Cassa nazionale del notariato aveva invece ritenuto rilevante, al fine di escludere totalmente il diritto all'indennità, la circostanza che il parto era antecedente al 1 gennaio 1991).

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)