Sez. L, Sentenza n. 11817 del 21/11/1998 (Rv. 520954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Libere professioniste - Misura - Parametro del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 D.L. n.402 del 1981- Applicabilità residuale - Associazione professionale - Ripartizione tra gli associati del reddito complessivo in quote convenzionali - Riferimento ai fini della misura dell'indennità di maternità di un'associata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali ex art.1, comma secondo, della legge n.379 del 1990 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di misura dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, la norma di cui all'art.1, comma terzo, della legge n.379 del 1990 (contenente un rinvio al salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. n.402 del 1981 convertito nella legge n.537 del 1981), come si evince dal suo tenore letterale - che esordisce con l'espressione "in ogni caso" , diversa da "in ogni altro caso" - e dai relativi lavori parlamentari, ha valore residuale. Ne consegue che come regola generale la misura dell'indennità va parametrata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali (cui si riferisce l'art.1, comma secondo, della legge n.379 del 1990) senza che assuma alcun rilievo la forma in cui viene in concreto svolta l'attività professionale. La disposizione da ultimo citata è, quindi, da applicare anche nell'ipotesi di associazione professionale con ripartizione del reddito complessivo tra gli associati in quote convenzionali.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)