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Sez. L, Sentenza n. 15339 del 05/12/2001 (Rv. 550846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza - Diritto all'indennità di maternità nei periodi di astensione dal lavoro - Rapporto assicurativo costituito in epoca successiva all'inizio del periodo protetto - Diritto "pro quota" all'indennità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza a percepire l'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa spetta anche allorché il rapporto assicurativo sia stato costituito in epoca successiva all'inizio del periodo di due mesi precedenti il parto, ben potendosi in tal caso - in coerenza con la finalità della legge di tutelare comunque la maternità, ex art. 32 Costituzione - frazionare l'indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa (principio enunciato in relazione all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1 legge n. 379 del 1990, poi ribadita nell'art. 70 del testo unico contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)