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Sez. L, Sentenza n. 14814 del 22/11/2001 (Rv. 550514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza - Diritto all'indennità di maternità nei periodi di astensione dal lavoro (art. 70 D.Lgs. n. 151 del 2001) - Rapporto assicurativo costituito in epoca successiva al sessantesimo giorno precedente il parto - Diritto "pro quota" all'indennità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza a percepire l'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, ex art. 70 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), spetta anche allorché il rapporto assicurativo non copra tutto l'arco dei cinque mesi del periodo protetto, per essere stato costituito in epoca successiva al sessantesimo giorno precedente il parto, ben potendosi in tal caso - in coerenza con la finalità della legge di tutelare comunque la maternità anche a prescindere dall'evento del parto - frazionare l'indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)