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Sez. 2, Sentenza n. 25106 del 11/06/2026 Ud. (dep. 03/07/2026) Rv. 290410-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse dell'imputato ad impugnare - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290410-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse dell'imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", a proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere una pronuncia liberatoria con la più ampia formula "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto soltanto queste ultime contengono un accertamento positivo, rispettivamente, dell'inesistenza del fatto storico e dell'estraneità dell'imputato ad esso, idoneo a produrre gli effetti preclusivi favorevoli di cui agli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. (Conf.: n. 6989 del 1995, Rv. 201954-01). (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all'art. 346 bis cod. pen., assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" a seguito della riformulazione della fattispecie incriminatrice ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui interesse ad impugnare è stato ritenuto sussistente in ragione della pendenza a suo carico di un procedimento disciplinare e della costituzione di parti civili nel processo penale).

Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)