diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 37954 del 25/05/2011 Ud. (dep. 20/10/2011) Rv. 250975 - 01

SENTENZA - ASSOLUZIONE | Reato - Elemento costitutivo - Di natura oggettiva - Difetto - Formula di assoluzione - "Perché il fatto non sussiste".
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250975-01

SENTENZA - ASSOLUZIONE

Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula <<il fatto non sussiste>>, non con quella <<il fatto non è previsto dalla legge come reato>>, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. (Fattispecie nella quale al ricorrente era contestata l'appropriazione di denaro altrui sull'erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciò solo considerarsi trasferite in proprietà di questa: la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse l'elemento dell'altruità del bene, costitutivo della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)