Sez. 3, Sentenza n. 216 del 08/10/2004 Ud. (dep. 12/01/2005) Rv. 230660 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Immobile costruito abusivamente - Proprietario non formalmente committente - Reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Configurabilità - Condizioni - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)