Sez. 3, Sentenza n. 10632 del 22/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003) Rv. 224334 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Comproprietario - Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia di reati edilizi la responsabilità del proprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti quali l'abitare sul luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice. (fattispecie nella quale la Corte ha affermato la compartecipazione di entrambi i coniugi, comproprietari, alla realizzazione dell'opera abusiva)
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)