Sez. 3, Ordinanza n. 3234 del 01/12/1994 Cc. (dep. 14/12/1994) Rv. 200943 - 01
Notificazioni - Forma - Forme particolari | Disposizione di cui all'art. 150 cod. proc. pen. - Norma aperta - Giudice - Necessità di stabilire con decreto la natura del mezzo e le modalità per portare l'atto a conoscenza del destinatario - Sussistenza - Fattispecie: ritenuta nullità di notificazione.
Notificazioni - Forma - Forme particolari
La disposizione di cui all'art. 150 cod. proc. pen. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma "aperta", dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dello art. 171 lett b) cod. proc. pen., poiché l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all'omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da fa rivestire alla notificazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 lett. H, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)