Sez. 5, Sentenza n. 4636 del 22/02/2008 (Rv. 602026 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Benefìci fiscali previsti dalla legge n. 604 del 1954 - Decadenza per alienazione prima del decennio - Riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di indisponibilità, ex art. 11 d.lgs. n. 228 del 2001 - Retroattività - Condizioni.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, l'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo entro il quale la vendita del fondo comporta la perdita dei benefici fiscali riconosciuti per il suo acquisto, si applica anche agli atti di acquisto posti in essere in epoca precedente al quinquennio anteriore alla sua entrata in vigore, determinando il consolidamento delle agevolazioni conseguite dai coltivatori diretti che abbiano acquistato il fondo da coltivare in epoca anteriore al 30 giugno 1996, alla sola condizione che i fondi acquistati siano stati da loro coltivati per almeno cinque anni, e che le vertenze eventualmente insorte a tale proposito non siano state nel frattempo risolte con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)