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Sez. U, Sentenza n. 2060 del 28/01/2011 (Rv. 616198 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Acquisto di fondo agricolo - Benefici fiscali previsti dalla legge n. 604 del 1954 - Decadenza in caso di alienazione del fondo - Riduzione del vincolo di indisponibilità da dieci a cinque anni ex art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Estensione retroattiva a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 - Configurabilità - Condizione del mancato consolidamento del rapporto tributario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616198-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il quale il fondo acquistato con le predette agevolazioni può essere rivenduto senza decadere dai predetti benefici, operata dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell'acquisto e della cessione, che comportano la decadenza, non tanto perché quest'ultima, nel sistema della legge n. 604 cit., costituisce una sorta di "sanzione impropria", con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente quale espressione del principio del "favor rei", quanto perché l'art. 11 cit., facendo riferimento "anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 5), prende in considerazione il solo fatto dell'acquisto, senza porre altre condizioni che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole all'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)