Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007 (Rv. 600765 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Vincolo di indisponibilità posto dall'art. 11 legge n. 817 del 1971 - Durata - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 228 del 2001 - Disciplina transitoria - Natura retroattiva - Esclusione - Applicabilità ai rapporti già esauriti per intervenuta vendita del terreno prima dell'entrata in vigore del d.lgs. - Esclusione.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
La disposizione introdotta dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in tema di attenuazione dei vincoli alla proprietà coltivatrice, che, nel modificare l'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n.817, dopo aver ridotto da dieci a cinque anni il termine dopo la scadenza del quale il fondo acquistato con le agevolazioni tributaria previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 può essere rivenduto senza incorrere nella decadenza dal beneficio, stabilisce, nel quinto comma, l'applicabilità del nuovo termine "anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto". La norma in questione non esplica alcun effetto sulle situazioni già esaurite per intervenuta vendita del terreno prima dell'entrata in vigore del d.lgs. (30 giugno 2001) e non contiene alcuna esplicita previsione di irretroattività, essendo applicabile solo alle situazioni in corso, caratterizzate dall'avvenuto acquisto del terreno sia nella piena vigenza della legge (cioè dopo il 30 giugno 2001) sia nell'arco di tempo precedente di almeno cinque anni tale data, e non ancora esaurite per effetto di vendita del bene.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)