Sez. 1, Sentenza n. 31203 del 17/06/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229798 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore - Successione di leggi - Ricorso per cassazione durante la vigenza del d.P.R. 115/2002 - Difensore non iscritto nell'albo del distretto di Corte d'appello dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, non ricorre un generale divieto di designazione da parte dell'imputato di un avvocato non iscritto ad albo giudiziario del distretto, ove ha sede il giudice competente - nè una sanzione in termini di decadenza, come quella delineata nell'abrogato art. 9 della legge 217/1990 e successive modifiche, in caso di inosservanza di tale previsione. Ne consegue che, qualora nelle more della decisione sia entrato in vigore il d.P.R. 115/2002, non è causa di decadenza dal beneficio la designazione, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, di un difensore abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non iscritto nell'albo del distretto dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, bensì determina soltanto l'impossibilità di liquidare in favore del legale le spese e l'indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 9 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 134 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 1150 art. 80 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 1150 art. 80 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)