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Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 260030 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Liquidazione dei compensi al difensore - Indennità di trasferta e rimborso spese per il giudizio di legittimità - Difensore che svolge l'attività in modo prevalente non in Roma - Diritto alla liquidazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260030-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi la Corte Suprema di Cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 15, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)