Sez. 6, Ordinanza n. 18174 del 04/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225529 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Liquidazione delle spese in favore della parte civile - Modalità - Riferimento alla nota spese - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con un semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)