diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7902 del 03/02/2006 Cc. (dep. 07/03/2006) Rv. 233698 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna al rimborso della parte civile - Censura sul punto da parte dell'imputato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233698-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e P.M. (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)