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Sez. 6, Sentenza n. 3057 del 20/12/2000 Cc. (dep. 11/01/2001) Rv. 219707 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna al rimborso della parte civile - Censura sul punto da parte dell'imputato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219707-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità (vedasi Corte cost., sentenza n. 443 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)