Sez. 6, Sentenza n. 3057 del 20/12/2000 Cc. (dep. 11/01/2001) Rv. 219707 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna al rimborso della parte civile - Censura sul punto da parte dell'imputato - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità (vedasi Corte cost., sentenza n. 443 del 1990).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)