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Sez. 5, Sentenza n. 2665 del 30/04/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 211629 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Liquidazione - Determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive - Valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità - Limiti - Violazione dei detti limiti e mancanza di motivazione. .
Stato
decisa il 1998-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211629-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del "patteggiamento" con valutazione globale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)