Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 10/04/1986 (Rv. 445612 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA.*
In tema di contratto di trasporto internazionale, l'applicabilità della particolare normativa contenuta nella convenzione internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge n. 1621 del 1960, è condizionata ad una concreta Determinazione di volontà delle parti che può essere manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura della indicazione di cui all'art. 6, paragrafo primo, lett. K della convenzione stessa o, in Mancanza di tale lettera, risultare dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata dalle parti, dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova. (Conf 3537/82, mass n 421519; (Conf 4029/81, mass n 414685; (Conf 6272/80, mass n 410008; (Conf 3983/75, mass n 378271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 17, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 23, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)