Sez. 4, Sentenza n. 8062 del 03/05/1979 Ud. (dep. 06/10/1979) Rv. 142999 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITA CON L'INDULTO - CONSEGUENZE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITA CON L'INDULTO - CONSEGUENZE.*
L'applicazione dell'indulto non e incompatibile con quella della sospensione condizionale della pena operando i due benefici in maniera e tempi diversi: il primo, infatti, opera immediatamente estinguendo la pena principale e quelle accessorie conseguenti alla condanna ed elimina o riduce la sanzione della sospensione della patente, il secondo ha un effetto immediato, consistente nella sospensione della esecuzione della pena, ed un effetto mediato, futuro ed incerto consistente nella Estinzione del reato, ma non si estende alle pene accessorie o agli effetti della condanna. Ne deriva che ciascun beneficio opera nel momento in cui interviene e che la causa successiva fa cessare gli effetti della condanna non ancora estinti dalla causa precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)