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Sez. U, Sentenza n. 1274 del 06/02/1998 (Rv. 512342 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI | Azienda consortile soggetta alla disciplina del R.D. n. 2578 del 1925 nonché del d.P.R. n. 902 del 1986 e della legge n. 142 del 1990 - Natura - Enti pubblici economici - Configurabilità - Conseguenze - Controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti di tali aziende e la legittimità della procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512342-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI

È da riconoscere la natura di enti pubblici economici alle aziende consortili (nella specie, ASAR) soggetti alla disciplina del T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (R.D. n. 2578 del 1925), nonché del d.P.R. 902 del 1986 contenente il regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali e dalla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, atteso che dette aziende non esercitano poteri di supremazia, ma agiscono come privati imprenditori, svolgendo, su di un piano paritetico con i soggetti con cui vengono in relazione, attività di produzione o scambio di beni o servizi con tendenziale equivalenza di costi e ricavi; ne consegue che appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale di dette aziende, anche se inerenti alla fase precedente la costituzione del suddetto rapporto mediante concorso, posto che la discrezionalità che contrassegna la scelta della fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di autoorganizzazione, ma configura esercizio di attività privatistica dell'imprenditore, ovvero prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore medesimo nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso e perciò sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, che sotto il profilo dell'osservanza del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST., DPR 04/10/1986 num. 902, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)