Sez. U, Sentenza n. 10796 del 03/12/1996 (Rv. 501022 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Controversie concernenti la legittimità di atti e comportamenti attinenti allo status del dipendente e alla sua carriera - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Controversie concernenti la legittimità della procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti ovvero di atti inerenti alla fase prodromica del rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario - Estensione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale delle aziende municipalizzate, ancorché investano la legittimità degli atti e dei comportamenti relativi allo status del dipendente ed alla sua carriera, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso il carattere privatistico del rapporto stesso e dei poteri esercitati da dette aziende, analoghi a quelli di ogni altro imprenditore. In particolare spettano a tale giurisdizione tanto la domanda con la quale si insorge avverso la procedura concorsuale per l'assunzione come dipendente di un'azienda municipalizzata, quanto la controversia nella quale vengano in discussione atti inerenti alla fase prodromica del rapporto, ivi compresi quelli di valutazione e scelta dei candidati nell'ambito di un concorso, atteso che la discrezionalità di valutazione, che contrassegna le operazioni di scelta dell'azienda o della commissione giudicatrice, non è riferibile all'esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma configura l'esercizio di attività privatistica dell'imprenditore ovvero prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore medesimo nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)