diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7810 del 08/08/1998 (Rv. 517889 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Assunzione - Espletamento del relativo concorso - Sindacato del giudice ordinario - Norme privatistiche - Applicabilità - Accertamento dell'idoneità fisica dei candidati disposto dall'azienda - Attendibilità - Potere-dovere di verifica da parte del giudice ordinario - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517889-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE

Le operazioni compiute dalle aziende municipalizzate nell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale non costituiscono esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma sono espressione di un potere imprenditoriale sindacabile da parte del giudice ordinario secondo le norme privatistiche e non con l'utilizzazione dei criteri propri del diritto amministrativo e, in particolare, dell'istituto dell'eccesso di potere. Ne consegue che, con riguardo all'individuazione dei candidati da assumere, il controllo del giudice ordinario attiene non soltanto all'osservanza delle clausole del bando di concorso - che all'azienda è consentito emanare, ma che ha qualificazione privatistica - e delle disposizioni collettive e procedimentali, ma anche al rispetto dei principi di parità di trattamento, lealtà, correttezza e buona fede. Rientra nell'esercizio di tale controllo il potere-dovere del giudice di verificare, anche mediante consulenza tecnica medico-legale, l'attendibilità dell'accertamento disposto dall'azienda in ordine all'idoneità fisica del candidato ai compiti inerenti alle mansioni di assunzione. Qualora l'esito di tale verifica sia positivo e risulti che il candidato, in possesso di tutti i requisiti prescritti, abbia superato le prove richieste dall' "iter" procedimentale concorsuale adottato dall'azienda, questa è tenuta a risarcire i danni per la mancata assunzione, motivata dall'esito negativo della visita medica da essa disposta i cui risultati sono stati contraddetti dalla consulenza tecnica d'ufficio. (Fattispecie in materia di assunzione, da parte di un'azienda municipalizzata di igiene pubblica, di un operaio generico, con mansioni di "operatore ecologico", mediante prova attitudinale ai sensi dell'art. 8, comma nono, della legge n.407 del 1990)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)