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Sez. U, Ordinanza n. 9095 del 17/04/2007 (Rv. 596313 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) - Concorso per la nomina di direttore generale - Controversia promossa da concorrente escluso - Giurisdizione dell'Autorità giudiuziaria ordinaria.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596313-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la controversia promossa dal candidato ad un concorso per titoli per la copertura di un posto di direttore generale, bandito dall'IRCAC - Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione -, nei confronti dell'Istituto stesso e di altro concorrente, mirante all'annullamento della delibera di esclusione dalla partecipazione al concorso, poiché l'istituto riveste natura di ente pubblico economico in quanto - mediante una struttura imprenditoriale e con criteri di gestione a carattere economico - opera nel settore del credito per il perseguimento di finalità di ordine generale, agendo come un privato imprenditore posto su piano paritetico con i soggetti con cui viene in relazione. Pertanto, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale, anche se inerenti la fase concorsuale precedente la costituzione del rapporto, atteso che la discrezionalità che contrassegna le scelte concorsuali è espressione non di potestà pubblica, ma dell'esercizio di attività privatistica dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/02/1963 num. 12 art. 1, Legge Reg. Sicilia 14/09/1979 num. 212 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)