Sez. 1, Sentenza n. 7863 del 26/09/1994 (Rv. 487897 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Successione nel corso della procedura di più commissari giudiziali - Compenso - Liquidazione - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo e per l'ipotesi che più curatori si siano succeduti nel corso della procedura, nel regime anteriore al D.M. 28 luglio 1992 n. 570, in mancanza di una norma espressa, la liquidazione resta regolata in via analogica dalle disposizioni degli artt. 2 e 4 del D.M. 17 aprile 1987, relativi al curatore fallimentare, con la conseguenza che il compenso previsto dall'art.5 di detto decreto è quello spettante per l'intera procedura di concordato preventivo, mentre il compenso di ciascuno dei commissari giudiziali succedutisi nella procedura è correlato all'entità dell'opera da ciascuno prestata, posta in rapporto con l'intera opera occorsa per tutta la procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 17/04/1978 art. 2, DM Grazia e Giustizia 17/04/1978 art. 4, DM Grazia e Giustizia 17/04/1978 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)