Sez. 1, Sentenza n. 10528 del 19/07/2002 (Rv. 555940 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Sostituzione dell'originario curatore in corso di procedura - Revoca del provvedimento di liquidazione già emanato - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare - sul presupposto che, in caso di avvicendamento di più curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato - revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i (necessari) presupposti della decisorietà e della definitività.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)