Sez. U, Sentenza n. 14472 del 10/10/2002 (Rv. 557815 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Notificazione della cartella esattoriale - Contestazione del titolo della pretesa per fatti sopravvenuti - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Conseguenze - Impugnazione contro la sentenza conclusiva di detto giudizio - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Principio espresso in fattispecie anteriore al D.Lgs. n. 46 del 1999.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di fonte non tributaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ha la possibilità - nel sistema anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; ne deriva che l'impugnazione contro la sentenza conclusiva di tale giudizio non è data dal ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)