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Sez. F - , Sentenza n. 23946 del 06/08/2020 Cc. (dep. 13/08/2020) Rv. 279540 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Estradizione - Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini - Richiesta di trattazione proposta da soggetto sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale ex art. 704 cod. proc. pen.- Estensione anche alla successiva fase impugnatoria ex art. 706 cod. proc. pen. - Esclusione- Ragioni.
Stato
decisa il 2020-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279540-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di estradizione, la richiesta di trattazione dell'udienza ex art. 704 cod. proc. pen. da parte dell'estradando in stato di custodia cautelare, in deroga alla sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 3, lett.b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non opera anche in relazione alla eventuale successiva fase impugnatoria dinanzi alla Corte di Cassazione di cui all'art. 706 cod. proc. pen., atteso che la facoltà dell'indagato di rinunciare alla sospensione "ex lege" dei termini per proporre il ricorso postula necessariamente una richiesta espressa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)