Sez. 6 - , Sentenza n. 2239 del 16/12/2020 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280347 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello cautelare - Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Richiesta di trattazione del procedimento - Conseguente non sospensione dei termini per impugnare - Estensione anche a diversa impugnazione avverso provvedimento cautelare sostituitosi a quello genetico - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d. l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare limitatamente a quel procedimento, mentre non si estende all'appello, proposto dal pubblico ministero avverso diverso provvedimento adottato in fase cautelare, che nel frattempo abbia sostituito quello genetico, trattandosi di autonoma fase processuale e non di un segmento della stessa procedura incidentale riguardante lo stesso provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)