Sez. 2 - , Sentenza n. 28936 del 04/09/2020 Cc. (dep. 19/10/2020) Rv. 279808 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali ex art. 83, comma 3, lett. c), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020 - Termini previsti per l'interrogatorio di garanzia - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera anche con riferimento a quelli previsti per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, poiché il procedimento incidentale ex art. 294 cod. proc. pen. non rientra tra quelli "ad urgenza assoluta", di cui all'art. 83, comma 3, lett. c), del d.l. citato; ne consegue che detta sospensione "ex lege" viene meno soltanto qualora la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore abbiano espressamente richiesto di procedere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari, per espletamento dell'interrogatorio oltre il termine di dieci giorni, in assenza di richiesta di parte, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), n.2 d.l. n. 18 del 2020).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)