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Sez. L, Sentenza n. 1251 del 27/02/1986 (Rv. 444709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - MINIMO RETRIBUTIVO IMPONIBILE - ART. 20 LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 843 - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - MINIMO RETRIBUTIVO IMPONIBILE - ART. 20 LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 843 - LIMITI DI APPLICAZIONE.*

L'art. 20 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato) ha mantenuto il principio del minimo retributivo imponibile, al quale vanno commisurati i contributi assicurativi, pur differenziandosi dalle norme precedenti per il fatto che il minimale retributivo-contributivo non è fissato in cifra dalla legge, ma è stabilito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei. Il principio anzidetto - fermo il criterio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 legge n. 153 del 1969), il quale opera al di sopra della soglia retributiva minima inderogabilmente stabilita - è valido, atteso il principio solidaristico dettato dalla Costituzione, tanto nell'ipotesi in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché di fatto il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nell'ipotesi in cui la retribuzione sia inferiore perché la prestazione lavorativa è di orario ridotto.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)