Sez. L, Sentenza n. 6606 del 12/06/1995 (Rv. 492802 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale - Base di calcolo dei contributi - Criteri - Riferimento al minimo giornaliero - Esclusione - Fattispecie relativa all'applicazione della circolare I.N.P.S. n. 507 R.c.v./1 del 3 gennaio 1980..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, consentito anche prima dell'entrata in vigore del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 - che, all'art. 5, ha dettato una specifica disciplina dell'istituto, individuando altresì i criteri per la determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali - l'ammontare dei contributi previdenziali relativi ad un rapporto di lavoro realizzatosi, prima dell'entrata in vigore della legge citata, con le modalità proprie del cosiddetto part time verticale - nel quale, cioè, le prestazioni sono limitate soltanto ad alcune giornate intere nell'arco del periodo retributivo - non può essere determinato con riferimento al criterio del minimo giornaliero di retribuzione (pari, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, al 7, 50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.ò gennaio di ciascun anno). (Nella specie, la S.C. ha soggiunto che costituisce congruo criterio di calcolo quello, desumibile dalla circolare I.N.P.S. n. 507 R.c.v./1 del 3 gennaio 1980, della media di tutti gli emolumenti corrisposti nelle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)