Sez. L, Sentenza n. 13899 del 20/10/2000 (Rv. 541117 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Riposo compensativo - Coincidenza con giornata festiva - Diritto a maggiorazione retributiva - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Il riposo compensativo (sia esso conseguente all'introduzione della cosiddetta settimana corta, ovvero alla riduzione dell'orario settimanale normale) costituisce solo uno strumento per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale o per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (nonostante la riduzione dell'orario normale settimanale); tale riposo, pertanto, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell'ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nell'ipotesi in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data. (Nella specie, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la S.C. ha escluso che, per le ipotesi di riposo compensativo coincidente con una festività, la contrattazione collettiva o la legislazione in materia prevedano una retribuzione aggiuntiva).
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 4, Legge 02/03/1977 num. 74 art. 2, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)