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Sez. L, Sentenza n. 5842 del 09/05/2000 (Rv. 536274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Riposo compensativo determinato dalla distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali - Assimilabilità al riposo spettante dopo sei giorni di lavoro consecutivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Coincidenza di festività infrasettimanale col riposo compensativo - Diritto del lavoratore ad incremento retributivo - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

In relazione alle giornate di riposo da riconoscersi periodicamente ai lavoratori dipendenti, vanno tenuti distinti il cosiddetto "riposo settimanale di turno" (dovuto in forza della regola, codificata dall'art. 2109 cod. civ. e garantita dall'art. 36 Cost., della necessaria alternanza di un giorno di pausa dopo sei giorni di lavoro consecutivo), il cosiddetto "riposo compensativo dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi" (consistente in una ulteriore giornata settimanale di libertà dal turno, giustificata dalla necessità di integrare il minor riposo giornaliero goduto nei cinque giorni lavorativi rispetto ai dipendenti che lavorano sei giorni la settimana) e il cosiddetto "riposo compensativo in senso stretto o di recupero" (destinato a compensare le prestazioni di lavoro aggiuntive rese nei cinque giorni del turno rispetto a quelle normali derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore la settimana); soltanto il primo di tali riposi ha la funzione di assicurare che il susseguirsi delle giornate lavorative, quale che sia l'orario in ciascuna osservato, non ecceda il limite previsto dalla legge, e pertanto la coincidenza di tale riposo con una festività infrasettimanale implica un'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico nell'esecuzione del contratto (in quanto nel periodo di riferimento della retribuzione si collocherebbe un giorno lavorativo in più rispetto a quelli altrimenti dovuti) alla quale deve corrispondere un incremento di retribuzione, mentre le altre due specie di riposi (che costituiscono soltanto un espediente per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale e per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera imposto dall'organizzazione del servizio in turni di otto ore per cinque giorni nonostante la riduzione dell'orario settimanale da 40 a 36 ore) vanno considerati come "giornate lavorative e zero ore", con la conseguenza che la coincidenza di essi con una festività infrasettimanale, pur non seguita da spostamento ad altra data del riposo, non dà diritto, salvo diverse previsioni contrattuali, ad alcun incremento retributivo, senza che peraltro possa escludersi l'ipotizzabilità di una eventuale pretesa risarcitoria del lavoratore. (Nella specie, relativa ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un incremento retributivo in ipotesi di coincidenza dei riposi compensativi con la festività infrasettimanale, in particolare rilevando che l'interpretazione della disposizione collettiva fornita in proposito dal giudice di merito era adeguata e corretta in relazione al rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)