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Sez. L, Sentenza n. 12224 del 02/12/1998 (Rv. 521327 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Turno di lavoro "rotativo" - Regime dei riposi - Riposo compensativo per eccedenza di orario giornaliero - Coincidenza con festività infrasettimanale - Diritto a retribuzione aggiuntiva - Esclusione per disposizione contrattuale - Violazione delle disposizioni legali sulle festività e della normativa specifica per i lavoratori ferroviari - Esclusione - Fattispecie relativa agli anni 1987 - 1992.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521327-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Con riferimento ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato prestanti servizio con orario di lavoro strutturato secondo un "turno rotativo", caratterizzato dalla fruizione di un "riposo settimanale di turno", di un "riposo compensativo" dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi per ogni settimana, e di ulteriori riposi compensativi volti a compensare l'eccedenza sistematica dell'orario osservato nei giorni di prestazione lavorativa rispetto ad un quinto dell'orario settimanale, non può ritenersi illegittima la normativa contrattuale collettiva che, nell'ipotesi in cui uno di tali ulteriori riposi compensativi coincida con una festività infrasettimanale, o con il giorno ad essa precedente o seguente, non preveda la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva, diversamente dal caso in cui una tale coincidenza riguardi il vero e proprio riposo settimanale di turno, limitandosi invece ad assicurare il godimento del riposo in un successivo giorno non festivo in caso di sua coincidenza con la festività, oltre ad una speciale indennità di flessibilità dell'orario annuale. Infatti l'art. 5, comma terzo, legge n. 260 del 1949 e l'art. 2 legge n. 90 del 1954 non assicurano la corresponsione di un'ulteriore retribuzione giornaliera in caso di coincidenza della festività con un giorno in cui non sia prevista la prestazione lavorativa per la concentrazione dell'orario di lavoro su un numero di giorni inferiore a sei per settimana e neanche l'art. 4 del d.P.R. n. 1372 del 1971 e l'art. 2 della legge n. 74 del 1977 prevedono, per il personale ferroviario con orario settimanale distribuito su cinque giorni l'equiparazione al vero e proprio riposo settimanale degli ulteriori giorni di mancata attività. (Fattispecie relativa agli anni 1987 - 1992).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 4, Legge 02/03/1977 num. 74 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)