Sez. 3, Sentenza n. 150 del 18/01/1974 (Rv. 367724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - CONDANNA DI UN SOGGETTO ALL'EROGAZIONE DI UN QUANTITATIVO D'ACQUA DA UNA SORGENTE - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL DETENTORE SENZA TITOLO DELLA SORGENTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - CONDANNA DI UN SOGGETTO ALL'EROGAZIONE DI UN QUANTITATIVO D'ACQUA DA UNA SORGENTE - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL DETENTORE SENZA TITOLO DELLA SORGENTE - INAMMISSIBILITA.*
La sussistenza di un diritto autonomo ed incompatibile con il rapporto giuridico accertato da una sentenza, avente efficacia di cosa giudicata fra altre parti, costituisce il presupposto indispensabile per la proponibilita dell'opposizione di terzo di cui all'art 404, primo comma cod proc civ. pertanto, e inammissibile l'opposizione di terzo proposta dai detentori senza titolo di una sorgente contro la sentenza passata in giudicato che abbia condannato una delle parti ad erogare a favore dell'altra un certo quantitativo di acqua da prelevarsi dalla medesima sorgente, non essendo gli opponenti titolari di un diritto soggettivo all'utilizzazione di detta sorgente che sia incompatibile con il rapporto giuridico accertato dalla sentenza impugnata. (V 1463'70, mass n 347303; 3636'69).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)