Sez. U, Sentenza n. 228 del 09/04/1999 (Rv. 525109 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Provvedimento di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente di progetto presentato da un privato per la realizzazione di studi e analisi su un parco nazionale - Conseguente stipulazione di convenzione - Successivo provvedimento di "ritiro" del suddetto provvedimento di approvazione - Domanda di annullamento del provvedimento di "ritiro" - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Estraneità alla "causa petendi ed al petitum" della rilevanza del provvedimento di ritiro sulla convenzione e della valutazione secondo buona fede e correttezza del comportamento della P.A. - Conseguente ininfluenza ai fini del riparto di giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Con riferimento alla richiesta di annullamento di un provvedimento, con cui il Ministero dell'Ambiente abbia proceduto al "ritiro" di precedenti suoi provvedimenti, relativi all'approvazione di progetti presentati da una società per l'espletamento di analisi tecniche e di studi riguardanti la conoscenza, l'assetto e lo sviluppo di un parco nazionale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo alla causa "petendi" ed al "petitum" dell'azione, poiché il richiesto annullamento non è consentito al giudice ordinario ed esula, inoltre, dal "thema decidendum" e non rileva, dunque, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario la questione relativa alla legittimità delle convenzioni e degli atti contrattuali correlati e successivi all'adozione dei provvedimenti "ritirati", dei quali l'annullamento del provvedimento di ritiro, in accoglimento della suddetta impugnazione, è idoneo a comportare la reviviscenza (nella specie le Sezioni Unite hanno precisato che è riservata ad altra sede la discussione sulla rilevanza del provvedimento di ritiro sui suddetti atti contrattuali, nonché la valutazione secondo buona fede e correttezza del relativo comportamento del Ministero, nel presupposto della cui inerenza al "thema decidendum" il Ministero aveva, invece, invocato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Legge 12/06/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)