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Sez. U, Sentenza n. 2716 del 12/05/1979 (Rv. 399037 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - TUTELA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTESTUALE PROPOSIZIONE ANCHE DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PREGIUDIZIEVOLE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399037-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - TUTELA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTESTUALE PROPOSIZIONE ANCHE DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PREGIUDIZIEVOLE - IRRILEVANZA.*

La giurisdizione del giudice ordinario, ove sussista in relazione alla posizione di diritto soggettivo fatta valere dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, non puo essere esclusa per il fatto che sia stato richiesto anche l'annullamento dell'atto amministrativo, perche, in tale ipotesi, il divieto per quel giudice di annullare detto provvedimento si traduce nell'Obbligo di astenersi dall'emettere una siffatta pronuncia, ma non anche nel difetto di giurisdizione sulla domanda, esplicita od implicita, di accertamento dell'illegittimita dell'atto e della sua conseguente inidoneita ad incidere sul dedotto diritto. (V 3457/77, mass n 387011).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)