Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 20/12/2004 Ud. (dep. 27/01/2005) Rv. 230533 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - ammissibilità (limiti) | Intercettazione in autovettura - Abitacolo dell'autovettura - Luogo di privata dimora - Esclusione - Conseguenze.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - ammissibilità (limiti)
L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24 marzo 1987 n. 88
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)