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Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 12/03/1998 Cc. (dep. 10/06/1998) Rv. 211142 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | In caso di intercettazioni ambientali nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. - Luogo di privata dimora - Nozione - Autovettura - È compresa - Legittimità dell'intercettazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211142-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l'intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all'interno di un'autovettura quando esista il fondato sospetto, che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio "ex ante" all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l'interesse all'inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch'essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell'esigenza di esercitare l'azione penale che, "ex" art. 112 Cost., è obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)