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Sez. 6, Sentenza n. 1281 del 25/06/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223682 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Abitacolo di autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223682-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., l'abitacolo di un'autovettura, spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti e non ad abitazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)