diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8009 del 10/12/2002 Cc. (dep. 18/02/2003) Rv. 223960 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazione all'interno di autovettura - Luogo di privata dimora - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223960-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Il decreto autorizzativo di un'intercettazione da eseguire all'interno di un'autovettura non deve essere motivato nei termini previsti dall'art. 266 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento al fondato motivo sulla sussistenza di un'attività criminosa in corso, in quanto deve escludersi che l'autovettura sia luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 cod. pen., giacché in essa non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)