Sez. 3, Sentenza n. 418 del 19/01/1996 (Rv. 495505 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Imputabilità del fatto dannoso a più persone - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)