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Sez. L, Sentenza n. 2605 del 04/03/1993 (Rv. 481217 - 01)

Responsabilità civile - Solidarietà - In genere | Responsabilità solidale dei danneggianti - Fatto costitutivo - Fatto dannoso imputabile a più persone - Idoneità - Autonomia delle condotte e diversità dei titoli di responsabilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481217-01

Responsabilità civile - Solidarietà - In genere

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, primo comma, cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)