Sez. 2, Sentenza n. 7231 del 26/06/1995 (Rv. 493108 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Art. 2055 cod. civ. - Applicabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Il principio di cui all'art. 2055 cod. civ. - secondo il quale, ove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all'ipotesi che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)