Sez. 3, Sentenza n. 10567 del 12/07/2012 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254918 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca per equivalente - Decreto di sequestro - Indicazione dell'importo da confiscare - Necessità - Individuazione specifica dei beni da apprendere - Obbligatorietà - Esclusione - Rinvio alla fase esecutiva - Possibilità.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, che aveva respinto l'appello del P.M. perché il decreto di sequestro non conteneva l'indicazione dei beni da assoggettare a vincolo al fine di verificarne la corrispondenza all'entità del profitto del reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)