diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19461 del 11/03/2014 Cc. (dep. 12/05/2014) Rv. 260599 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Confisca "diretta" o "per equivalente" del prezzo e del profitto del reato - Obbligatorietà - Impossibilità di determinare l'importo del prezzo o del profitto - Conseguenze - Motivazione adeguata del giudice - Necessità - Applicabilità della misura in sede esecutiva - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260599-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)